Skip to main content
|

Uccidere i piccioni è illegale?

Uccidere i piccioni é illegale.. ma non sempre
Uccidere i piccioni è illegale, ma non sempre. Guida completa ed aggiornata sulle leggi che tutelano i piccioni e sull’abbattimento

Uccidere i piccioni é illegale.. ma non sempre

 

Uccidere i piccioni è illegale perché sono animali protetti e tutelati dalla legge

….ma questo lo sappiamo tutti, lo troviamo scritto praticamente ovunque si parli di loro ed è ovviamente urlato a gran voce da tutte le aziende del settore della disinfestazione piccioni.

la gente, in preda a tutta questa informazione di parte e arrivata a credere che dire Piccioni o dire Balena e Panda sia la stessa cosa. In realtà la loro posizione è ben diversa non e vorrei provare a fare un po’ di chiarezza sull’argomento.

E’ vero che questi animali sono tutelati ed e vero che maltrattare o uccidere i piccioni, se non in caso di stretta necessità è considerato un reato punito anche dal codice penale, ma questo non vale solo per loro bensì per tutte le specie di animali selvatici presenti sul territorio Italiano  ad eccezione dei ratti e poco altro. I piccioni difatti non rientrano nelle specie nazionali particolarmente protette come ad esempio la foca monaca, lo stambecco o l’orso. I piccioni rientrano nelle specie tutelate come del resto lo sono anche i cinghiali ed i fagiani. Il tutto venne scritto la prima volta in una legge del 1977, rivista poi negli anni novanta. Questa legge tutela la fauna selvatica e ne regola in prelievo venatorio. Successivamente in questo articolo la analizzeremo nel dettaglio.

 

I piccioni, animali completamente inutili? Non è vero

Molte persone osservano il fatto che sia completamente inutile tutelare questa tipologia di volatili che apparentemente sono solo un danno per le nostre città e per le strutture che la compongono. In realtà le cose non stanno precisamente così: i piccioni hanno un ruolo preciso ed importante per l’intero ecosistema e sono molto utili anche in ambiente urbano. Per fare qualche esempio faccio notare il come la presenza di piccioni diminuisca notevolmente la presenza di cibo disperso a terra, cibo che sarebbe una certa attrattiva per i topi e blatte. I piccioni sono anche ottimi predatori di mosche, zanzare, scarafaggi ed altri insetti infestanti poco simpatici. Il piccione urbano (Columba Livia) è anche un ottimo indicatore della qualità dell’aria difatti prolifica molto meno in città o zone troppo inquinate.

Questi animali, pensate, sono anche volatili impollinatori, mangiando e terra e spesso in campi e giardini si riempiono di polline, polline che svolazzando poi di qua e di la distribuiranno nuovamente nell’ecosistema. I piccioni contribuiscono anche a disperdere i semi, anche se lo fanno in un modo meno nobile, ovvero con le feci.

A volte effettivamente, come tutti gli altri animali selvatici prolificano troppo e difatti anche la loro popolazione viene regolarmente controllata sia da aziende professioniste nell’allontanamento volatili come la mia ed anche regolarmente abbattuti dagli enti predisposti. Tutti gli anni vengono uccisi dai cacciatori abilitati migliaia di piccioni. Ma proseguiamo guardando meglio le leggi che li tutelano.

 

Quali leggi tutelano i piccioni?

Il tutto venne racchiuso nella legge n. 960 del 27 dicembre 1977. Questa legge era composta da 37 articoli e racchiudeva la tutela di tutte le popolazioni di animali selvatici presenti sul territorio nazionale compresi i piccioni ed i colombi.

Non serve leggerne tutti i 37 articoli perché nei primi tre troviamo subito ed in chiaro quello che ci interessa

Art. 1.
Fauna selvatica

La  fauna  selvatica  italiana costituisce patrimonio indisponibile
dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale.

Art. 2.
Oggetto della tutela

Fanno  parte  della  fauna  selvatica,  oggetto  della tutela della
presente  legge,  i  mammiferi  e  gli  uccelli  dei  quali  esistono
popolazioni  viventi,  stabilmente  o  temporaneamente,  in  stato di
naturale  libertà,  nel  territorio  nazionale. Sono particolarmente
protette  le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne,
gru,  fenicotteri,  cigni,  lupi,  orsi,  foche  monache, stambecchi,
camosci  d’Abruzzo  e  altri  ungulati di cui le regioni ai sensi del
successivo  articolo  12  vietino  l’abbattimento.  La  tutela non si
estende  alle  talpe,  ai  ratti,  ai  topi propriamente detti e alle
arvicole.

Art. 3.
Divieto dell’uccellagione

In  conformità di quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2 è
vietata,   in   tutto   il   territorio   nazionale,  ogni  forma  di
uccellagione.
E’  altresì  vietata  la  cattura  di uccelli con mezzi e per fini
diversi  da  quelli  previsti  dai successivi articoli della presente
legge.

 

vi risparmio gli altri 34 articoli perché come abbiamo visto dai primi tre articoli della legge è già chiaro che i piccioni rientrano nella fauna selvatica tutelata

Questo decreto venne successivamente abrogato ed aggiornato nella  legge  n. 157 dell’11 febbraio 1992 attualmente in vigore. Evito di riportare gli articoli aggiornati perché quelli di nostro interesse sono rimasti praticamente identici.

Come accennavo prima sono anche previste alcune pene in caso di infrazione e direi anche importanti. L’articolo incaricato ad esplicarlo è il numero trenta di questa legge che riporto di seguito. A noi interessano la parte 1/a ed 1/e dell’articolo 30

 

Art. 30.
(Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle  disposizioni  della  presente  legge  e
delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da lire  1.800.000
a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia  in  periodo  di  divieto
generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura
fissata dall’articolo 18;
b) l’arresto da due a otto mesi o l’ammenda da  lire  1.500.000  a
lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli
compresi nell’elenco di cui all’articolo 2;
c) l’arresto da tre mesi ad un anno e l’ammenda da lire  2.000.000
a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura  o  detiene  esemplari  di
orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo, muflone sardo;
d) l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da lire  900.000  a  lire
3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi
naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione,
nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini  urbani,
nei terreni adibiti ad attività sportive;
e) l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da lire 1.500.000 a  lire
4.000.000 per chi esercita l’uccellagione;
f) l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a lire 1.000.000 per
chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio

Quando è possibile uccidere i piccioni?

Uccidere i piccioni è comunque possibile ma solo ed esclusivamente se siete dei cacciatori abilitati, se lo fate nei posti dedicati alla caccia e solo nei periodi indicati dalle normative specifiche della regione di appartenenza. Questa è la regola generale poi vengono spesso effettuate delle deroghe dalle varie amministrazioni, spesso a fronte di ingenti danni causati all’agricoltura dalle colonie di piccioni troppo numerose. Riporto un provvedimento speciale della regione Emilia-Romagna dell’anno scorso come si nota in questo caso è possibile uccidere i piccioni.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1031 del 20 giugno 2022 “Esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE autorizzazione al prelievo dello storno (Columba Livia forma domestica) per la stagione venatoria 2022/2023.

Piccione :

PERIODO DI APPLICAZIONE: nei giorni 1, 4, 8, 11 e 15 settembre 2022 e dalla terza domenica di settembre fino al 30 gennaio 2023 nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero e stagionale di 30 e 200 capi per operatore.

LUOGO DI APPLICAZIONE: I Comuni in cui ricadono le zone dove sono stati accertati danni nelle annualità precedenti (2017-2021) nonché i Comuni dove insistono colture potenzialmente danneggiabili, così come indicato nell’allegato 1 della DGR 1031/2022

Il prelievo è consentito esclusivamente all’interno e nelle immediate vicinanze (massimo 150 metri dal confine) degli appezzamenti in cui sono presenti colture da seme prossime alla raccolta, coltivazioni di cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose a semina autunnale e stoppie.

 

Altri sistemi per uccidere i piccioni?

Quindi è chiaro che se non siete cacciatori abilitati non potete uccidere i piccioni, perlomeno non legalmente. Tuttavia molte persone non desistono dallo studiare mille modi per farlo. Chissà, forse perché viene ritenuto un diritto soprattutto quando queste creature invadono le proprie case o forse perché viene ritenuta la strada più corta ed economica. Anche se su quest’ultimo, per esperienza, ho qualche qualche perplessità.

Che sistemi adottereste per uccidere i piccioni?

Carabina ad aria compressa?

La carabina a piombini è di libera vendita ma il suo uso è regolamentato dalla legge. Può essere usata solo per scopi sportivi e con zone dedicate. Però, legge a parte, può sembrare di primo acchito un ottimo sistema, oltre che divertente, per disinfestare il proprio tetto dai piccioni. Ma ci sarebbe qualche piccolo effetto collaterale da calcolare:

1. I piccioni morti rimarrebbero sul vostro tetto e le carcasse in putrefazione diventerebbero presto un problema

2. Le zecche del piccione  che prima stavano sui  piccioni ormai morti lasceranno le carcasse ed affamate si diffonderanno nell’ambiente

3 .Un piombino vagante che manca il bersaglio potrebbe danneggiare le strutture limitrofe o finire nell’occhio di qualche malcapitato

4 I piccioni non sono scemi! Loro sono abituati ad essere predati ed a sopravvivere, voi un po’ meno ad uccidere. Uccidereste qualche esemplare ma poi gli altri imparerebbero subito che il vostro fucile è un pericolo ed appena lo imbraccerete voleranno via per ritornare appena lo avrete riposto.

Veleno per piccioni?

Peggio che andare di notte. Forse era meglio la carabina. A parte il fatto che non è semplice avvelenare i piccioni. I volatili, non avendo differenza fra feci ed urine sarebbero subito preda di fortissime dissenterie depurative, ne consegue che il quantitativo di veleno necessario per ucciderli è estremamente superiore rispetto a quello che serve per esempio con i topi. Poi gli effetti collaterali di un avvelenamento sarebbero importanti.

1) un animale moribondo tende ad andare dove si sente più a suo agio ed in questo caso sareste pieni di carcasse di piccioni morti sui tetti o in punti alti non facilmente raggiungibili

2) le poche carcasse che cadranno a terra verranno mangiate da altri animali che a loro volta si avveleneranno

3) il veleno, probabilmente granaglie, che metterete in giro non verrà mangiato solo dai piccioni ma anche da rondini, passerotti e tante altre specie in via di estinzione.

 

In conclusione

I piccioni sono animali tutelati e come abbiamo visto non sono abbattibili in aree urbane. Gli altri sistemi, oltre che completamente illegali e rischiosi non sembrano essere comunque delle grandi soluzioni. Forse è meglio desistere dal tentare di sbarazzarsi dei piccioni con sistemi cruenti e fatti in casa come forse è meglio desistere dall’intraprendere con loro una guerra infinita. Se avete questo problema conviene affrontarlo seriamente come si fa con gli altri animali infestanti, adottando strategie professionali o rivolgendosi ad aziende specializzate nella disinfestazione dei piccioni

Il mio staff ed io ci occupiamo da quasi 30 anni  di questo problema ed ho disinfestato centinaia di realtà diverse.

Contattatemi senza impegno per una consulenza gratuita, sono sempre disponibile a fare quattro chiacchiere sull’argomento

 

Luca Marcacci

Direttore Tecnico

Falco Installazioni srl

 

(questo articolo è di proprietà di Falco Installazioni è quindi vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti senza citare e linkare la fonte)