
Uccidere i piccioni è illegale, sono protetti e tutelati dalla legge ma…
Uccidere i piccioni non ci è permesso, ma questo lo sappiamo tutti, lo troviamo scritto praticamente ovunque si parli di loro ed è, ovviamente, urlato a gran voce da tutte le aziende del settore della disinfestazione piccioni.
La gente, in preda a tutta questa informazione di parte, è arrivata a credere che dire piccioni o dire balena e panda sia la stessa cosa. In realtà la loro posizione è ben diversa, e vorrei provare a fare un po’ di chiarezza sull’argomento.
È vero che questi animali sono tutelati ed è vero che maltrattare o uccidere i piccioni, se non in caso di stretta necessità, è considerato un reato punito anche dal codice penale, ma questo non vale solo per loro bensì per tutte le specie di animali selvatici presenti sul territorio italiano, ad eccezione dei ratti e poco altro. I piccioni difatti non rientrano nelle specie nazionali particolarmente protette come ad esempio la foca monaca, lo stambecco o l’orso. I piccioni rientrano nelle specie tutelate come del resto lo sono anche i cinghiali e i fagiani. Il quadro normativo è stato delineato dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, poi abrogata e sostituita dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 tuttora vigente, che tutela la fauna selvatica e ne regola il prelievo venatorio e gli interventi di controllo.
I piccioni, animali completamente inutili? Non è vero!
Molte persone osservano il fatto che sia completamente inutile tutelare questa tipologia di volatili che apparentemente sono solo un danno per le nostre città e per le strutture che la compongono. In realtà le cose non stanno precisamente così: i piccioni hanno un ruolo preciso e importante per l’intero ecosistema e sono molto utili anche in ambiente urbano. Per fare qualche esempio faccio notare come la presenza di piccioni diminuisca notevolmente la presenza di cibo disperso a terra, cibo che sarebbe una certa attrattiva per i topi e blatte. I piccioni sono anche ottimi predatori di mosche, zanzare, scarafaggi e altri insetti infestanti poco simpatici.
Pensate che il piccione urbano (Columba livia) è utilizzato anche come bioindicatore: l’analisi di penne e tessuti consente di monitorare metalli pesanti e altri contaminanti presenti negli ambienti urbani.
Questi animali sono anche volatili impollinatori, mangiando a terra e spesso in campi e giardini si riempiono di polline, polline che svolazzando poi di qua e di là distribuiranno nuovamente nell’ecosistema. I piccioni contribuiscono anche a disperdere i semi, anche se lo fanno in un modo meno nobile, ovvero con le feci.
Effettivamente, come tutti gli altri animali selvatici prolificano troppo e difatti anche la loro popolazione viene regolarmente controllata sia da aziende professioniste nell’allontanamento volatili come la mia e anche regolarmente abbattuti dagli enti predisposti. Tutti gli anni vengono uccisi dai cacciatori abilitati migliaia di piccioni. Ma proseguiamo guardando meglio le leggi che li tutelano.
Quali sono le leggi che tutelano i piccioni?
Il tutto venne racchiuso nella legge n. 968 del 27 dicembre 1977. Questa legge era composta da 37 articoli e racchiudeva la tutela di tutte le popolazioni di animali selvatici presenti sul territorio nazionale compresi i piccioni e i colombi.
Non serve leggerne tutti i 37 articoli, perché nei primi tre troviamo subito e in chiaro quello che ci interessa.
Art. 1.
Fauna selvatica
La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile
dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale.
Art. 2.
Oggetto della tutela
Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della
presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono
popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di
naturale libertà, nel territorio nazionale. Sono particolarmente
protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne,
gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi,
camosci d’Abruzzo e altri ungulati di cui le regioni ai sensi del
successivo articolo 12 vietino l’abbattimento. La tutela non si
estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle
arvicole.
Art. 3.
Divieto dell’uccellagione
In conformità di quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2 è
vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di
uccellagione.
E’ altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini
diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente
legge.
vi risparmio gli altri 34 articoli perché come abbiamo visto dai primi tre articoli della legge è già chiaro che i piccioni rientrano nella fauna selvatica tutelata
Quella legge (n. 968/1977) è stata successivamente abrogata e sostituita dalla legge n. 157 dell’11 febbraio 1992, tuttora in vigore. In sintesi:
- Il piccione di città/colombo di città (Columba livia f. domestica) non rientra di regola nell’elenco nazionale delle specie cacciabili (art. 18 L. 157/1992).
- Il prelievo può tuttavia essere autorizzato fuori dai centri urbani nell’ambito di piani di controllo oppure tramite prelievi in deroga stabiliti da atti regionali/enti competenti (spesso previo parere ISPRA), che definiscono dove e quando è consentito, i contingenti, i mezzi e i soggetti abilitati (cacciatori/coadiutori).
Sanzioni (aggiornamento 2025). Oltre alle sanzioni amministrative previste da leggi e regolamenti regionali, il codice penale punisce severamente i comportamenti illeciti verso gli animali:
- Art. 544-bis c.p. – Uccisione di animali: reclusione e multa in euro.
- Art. 544-ter c.p. – Maltrattamento di animali: reclusione e multa in euro.
Restano ferme le ulteriori responsabilità per uso di armi, violazioni in aree protette, ecc. (richiamate dalla L. 157/1992 e dalle norme regionali).
Quando è possibile uccidere i piccioni?
Ovviamente non esiste una “caccia al piccione di città” libera. L’abbattimento è consentito solo ai cacciatori abilitati, esclusivamente nelle zone di caccia e nella misura prevista da piani di controllo o da prelievi in deroga adottati dagli enti competenti
(Regione/ATC/Comune), con regole precise su luoghi, periodi, contingenti, mezzi e soggetti abilitati. Si tratta di misure eccezionali finalizzate alla tutela della sicurezza o alla prevenzione dei danni (es. alle colture), non di un “fai‑da‑te”.
Esempio attuale – Emilia‑Romagna, stagione 2025/26
Con Delibera di Giunta regionale (giugno 2025) è stato autorizzato il prelievo in deroga di storno** (Sturnus vulgaris), colombo di città/piccione (Columba livia f. domestica)** e tortora dal collare** (Streptopelia decaocto)**. L’attività è limitata a specifici periodi e aree, con limiti giornalieri e stagionali per operatore, modalità e controlli stabiliti dagli atti regionali.
Esempio – Veneto (piano di controllo 2021–2025, con proroghe operative)
Con DGR n. 971 del 13 luglio 2021 la Regione del Veneto ha approvato il Piano regionale di controllo del colombo di città (Columba livia f. domestica) ai sensi dell’art. 19 L. 157/1992 e L.R. 50/1993. Il piano disciplina interventi di cattura/controllo in ambiti extraurbani e, ove previsto dagli atti attuativi provinciali, anche in contesti urbani, svolti da personale abilitato e sotto coordinamento degli enti competenti. Sono previsti metodi ecologici e, nei casi autorizzati, metodi cruenti nel rispetto delle prescrizioni tecniche e sanitarie.
Documenti: DGR 971/2021 – Piano di controllo (BUR n. 101/2021) · Regione Veneto – Attività di controllo (con Decreto di proroga).
In assenza di tali provvedimenti, uccidere piccioni resta vietato e integra violazioni amministrative e penali.
Altri sistemi per uccidere i piccioni?
Quindi è chiaro che se non siete cacciatori abilitati, non potete uccidere i piccioni, perlomeno non legalmente. Tuttavia, molte persone non desistono dallo studiare mille modi per farlo. Chissà, forse perché viene ritenuto un diritto soprattutto quando queste creature invadono le proprie case o forse perché viene ritenuta la strada più corta ed economica. Anche se su quest’ultimo, per esperienza, ho qualche perplessità.
Che sistemi adottereste per uccidere i piccioni?
Carabina ad aria compressa?
La carabina a piombini è di libera vendita, ma il suo uso è regolamentato dalla legge. Può essere usata solo per scopi sportivi ed in aree dedicate. Però, legge a parte, può sembrare di primo acchito un ottimo sistema, oltre che divertente, per disinfestare il proprio tetto dai piccioni. Ma ci sarebbe qualche “piccolo” effetto collaterale da considerare:
1. I piccioni morti rimarrebbero sul vostro tetto e le carcasse in putrefazione diventerebbero presto un problema
2. Le zecche del piccione che prima stavano appunto sui piccioni, lasceranno le carcasse ed affamate si diffonderanno nell’ambiente
3. Un piombino vagante che manca il bersaglio potrebbe danneggiare le strutture limitrofe o finire nell’occhio di qualche malcapitato
4. I piccioni non sono scemi! Loro sono abituati ad essere predati e a sopravvivere, voi un po’ meno ad uccidere. Uccidereste qualche esemplare ma poi gli altri imparerebbero subito che il vostro fucile è un pericolo e, appena lo imbraccerete, voleranno via per ritornare appena lo avrete riposto.
Veleno per piccioni?
Peggio che andare di notte. Forse era meglio la carabina ! A parte il fatto che non è semplice avvelenare i piccioni. I volatili, non avendo differenza tra feci e urine sarebbero subito preda di fortissime dissenterie depurative. Ne consegue che il quantitativo di veleno necessario per ucciderli è estremamente superiore rispetto a quello che serve ad esempio per i topi. Poi, gli effetti collaterali di un avvelenamento sarebbero importanti.
- Un animale moribondo tende ad andare dove si sente più a suo agio e, in questo caso, sareste pieni di carcasse di piccioni morti sui tetti o in punti alti non facilmente raggiungibili
- Le poche carcasse che cadranno a terra verranno mangiate da altri animali che a loro volta si avveleneranno
- Il veleno, probabilmente granaglie, che metterete in giro, non verrà mangiato solo dai piccioni, ma anche da rondini, passerotti e tante altre specie in via di estinzione.
In conclusione
Uccidere i piccioni è illegale? I piccioni sono animali tutelati e come abbiamo visto non sono abbattibili in aree urbane. Gli altri sistemi, oltre che completamente illegali e rischiosi, non sembrano essere comunque delle grandi soluzioni. Forse è meglio desistere dal tentare di sbarazzarsi dei piccioni con sistemi cruenti e fatti in casa, così come è meglio desistere dall’intraprendere con loro una guerra infinita. Se avete questo problema conviene affrontarlo seriamente come si fa con gli altri animali infestanti, adottando strategie professionali o rivolgendosi ad aziende specializzate nella disinfestazione dei piccioni.
Il mio staff e io ci occupiamo da quasi 30 anni di questo problema. In tanti anni di lavoro abbiamo disinfestato centinaia di realtà diverse tra di loro. Abbiamo combattuto i piccioni dalle strutture private, come case , villette a schiera e condomini fino alle grosse aree industriali e produttive.
Contattatemi senza impegno per una consulenza gratuita, sono sempre disponibile a fare quattro chiacchiere sull’argomento.
Luca Marcacci
Direttore Tecnico Falco Installazioni srl
Articolo aggiornato il 09/09/25
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FAQ: Alcune delle domande più frequenti
È legale uccidere i piccioni nel mio giardino?
No. L’abbattimento non è mai “libero” in ambito urbano; fuori città può avvenire solo se previsto da piani di controllo o prelievi in deroga con regole, luoghi e periodi fissati dagli enti competenti.
Qual è la differenza tra “controllo in deroga” e caccia ordinaria?
La caccia ordinaria riguarda specie cacciabili e periodi stabiliti dal calendario venatorio. Il controllo/deroga è una misura eccezionale per sicurezza o prevenzione danni: individua aree, tempi, contingenti e soggetti abilitati (coadiutori/cacciatori) con autorizzazione dell’ente pubblico.
Chi può autorizzare e chi esegue gli abbattimenti?
Autorizzano Regione/Province/Comuni (spesso previo parere ISPRA) tramite atti formali. Eseguono solo soggetti abilitati (coadiutori/cacciatori) secondo modalità e limiti indicati.
Posso usare una carabina ad aria compressa dal balcone?
No: in ambito urbano è pericoloso e può integrare reati/illeciti. L’uso di armi verso fauna senza le necessarie autorizzazioni è vietato e sanzionato.
Posso usare veleni o granaglie trattate “fai‑da‑te”?
No. Le esche avvelenate sono vietate; oltre a essere pericolose per persone e fauna non target, comportano pesanti responsabilità penali e amministrative.
Come gestisco carcasse, nidi e guano in sicurezza?
Vanno rimossi con DPI, procedure di sanificazione e smaltimento a norma. Falco Installazioni esegue bonifiche complete (rimozione guano, disinfezione, ripristino) con documentazione di fine lavori.
Quanto costa un intervento di allontanamento?
Dipende da accessibilità, metrature, altezza, materiali, vincoli estetici e sanificazione necessaria. Falco Installazioni effettua sopralluogo e preventivo gratuiti per proporre la soluzione più adatta.
Dopo l’intervento i piccioni tornano? Quanto dura l’efficacia?
Con sistemi idonei (reti, fili, profili, elettrostatici) e un minimo di manutenzione, il problema si riduce in modo duraturo. È utile programmare controlli periodici.
Il piccione di città è specie cacciabile?
Di regola no: non rientra nell’elenco delle specie cacciabili (art. 18 L. 157/1992). Eventuali prelievi sono possibili solo se previsti da piani di controllo o deroghe regionali, con limiti e abilitazioni specifiche.
Posso incaricare un cacciatore privatamente per abbattere i piccioni?
No. Gli abbattimenti possono avvenire solo nell’ambito di atti formali dell’ente competente (Regione/Provincia/Comune) e sono eseguiti da soggetti abilitati secondo le condizioni del provvedimento; iniziative private non autorizzate sono vietate e sanzionabili.
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